Il provvedimento da attuazione a quanto definito al punto 9) dello schema di Atto Unilaterale d'obbligo, in riferimento alla definizione dei corsi a catalogo che possano essere considerati "complementari" - fino ad un massimo di 3 - ai fini del replicabilità della Misura che prevede la formazione. Vengono quindi approvate le specifiche metodologiche sulla complementarietà tra i corsi come da Allegato A - Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo, Definizione dei corsi "complementari". - |