Concessioni Commercio Aree Pubbliche - FAQ
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6 - (D) È necessario inserire in calce al documento che dispone il rinnovo la dicitura contenuta al secondo comma ultimo capoverso dell’art. 6 delle modalità regionali?
(R) Quella richiamata costituisce una clausola di salvaguardia da inserirsi opportunamente in via cautelativa in tutti i documenti con cui, in virtù della conclusione con esito favorevole dell’istruttoria, si dispone il rinnovo. |
5 - (D) Quali sono i documenti da chiedere ai soggetti titolari delle concessioni?
(R) La quasi totalità dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 sono verificabili d’ufficio dal responsabile del procedimento senza che ci sia neanche bisogno di dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggetto titolare della concessione. Può tuttavia essere necessario ricevere una dichiarazione sostitutiva in relazione alla sussistenza di titoli di formazione abilitanti (ad es. per coloro che maneggino derrate alimentari) che indichi all’Ufficio procedente il soggetto riconosciuto presso cui è possibile accertare l’effettivo rilascio del titolo formativo di cui si dichiara il possesso. È inoltre necessaria la produzione dei certificati medici in relazione alle fattispecie di impedimento temporaneo di cui alla linea guida n. 4 o dichiarazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di reiscrizione come impresa attiva nei registri camerali (con indicazione degli estremi per le necessarie verifiche con la Camera di Commercio), condizione necessaria ai sensi della linea guida n. 5. In ogni caso l’Ufficio comunale è tenuto, dal 1° luglio 2021, ad effettuare i necessari accertamenti circa il buon esito dell’istanza di reiscrizione. Ogni dichiarazione sostitutiva dovrà essere rilasciata con espressa menzione della consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in presenza di falso o mendacio e devono essere accompagnate dalla copia fotostatica di documento d’identità del dichiarante in corso di validità. |
4 - (D) Quali sono le concessioni da rinnovarsi con la procedura in argomento? Che cosa avviene nei casi in cui ci sia stato un subentro che abbia comportato il rilascio di un titolo concessorio ex novo?
(R) Le concessioni che beneficiano del rinnovo ai sensi dell’art. 181 comma 4 bis sono tutte finalizzate al commercio su area pubblica di tipo A (su posto fisso) relative a posteggi inseriti in mercati, fiere o isolati ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, alla somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici (ad es. per aree pubbliche su cui insistono chioschi) di vendita da parte dei produttori agricoli che scadano entro il 31.12.2020 e che non siano state già rinnovate o riassegnate con le procedure selettive avviate in applicazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita. La cessione in gestione non ha alcun effetto sulla scadenza della concessione la quale rimane intestata al titolare originario. Anche il subentro a titolo definitivo potrebbe non avere alcun effetto sulla scadenza del titolo concessorio qualora l’unica modifica riguardi il nominativo del soggetto titolare dello stesso. In questo caso la scadenza del titolo rimane quella originaria e, se anteriore al 1° gennaio 2021, beneficia del rinnovo in argomento. Qualora invece in occasione del subentro si sia novata anche la decorrenza della validità del titolo concessorio individuando conseguentemente la nuova data di scadenza dello stesso o sia stato rilasciato un titolo concessorio ex novo, la concessione è rinnovata secondo le disposizioni emanate in applicazione dell’art. 181 comma 4 bis del D.L. 34/2020 solo se tale nuova scadenza intervenga entro il 31.12.2020. |
3 - (D) La data ultima per la conclusione del procedimento indicata al comma 2° dell’art. 3 delle modalità regionali costituisce un refuso?
(R) Sì rappresenta chiaramente un refuso e la data deve intendersi indicata in quella del 30 giugno 2021. |
2 - (D) Che cosa bisogna porre in essere entro il 31.12.2020 perché l’avvio d’ufficio del procedimento possa dirsi effettuato nei termini previsti nelle linee guida ministeriali?
(R) L’avvio d’ufficio può considerarsi utilmente effettuato nei termini allorché l’ente porti la circostanza a conoscenza degli interessati con note o con avviso destinato alla massima divulgazione come specificato all’art. 2 delle modalità regionali. In ogni caso, in considerazione del fatto che in molti Comuni erano stati adottati atti che davano l’avvio alle procedure di rinnovo basate sull’intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e che le stesse procedure erano state sospese, appare opportuna l’adozione di un provvedimento di determinazione che ponga nel nulla le procedure precedentemente avviate e dia atto dell’avvio d’ufficio del procedimento teso al rinnovo sulla base di quanto disposto dall’art. 181 comma 4 bis del D.L. 34/2020 come integrato dalla rispettiva legge di conversione, delle linee guida ministeriali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle modalità operative regionali approvate con D.G.R. n. 1969 del 7 dicembre 2020 effettuando una ricognizione dei titoli concessori rientranti in concreto nel campo d’applicazione di queste norme ed eventualmente approvando lo schema di avviso da pubblicare. |